GREEN PASS E PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021 il decreto-legge n. 105 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare misure di contenimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri DPCM

Obbligo di svolgere le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto delle procedure stabilite da Protocolli Condivisi e Linee guida idonei a prevenire e ridurre il rischio di contagio adottati dalla Conferenza Stato Regioni e delle Province Autonome 

Vengono modificati i parametri relativi ai colori delle Regioni. Il parametro dell’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni bianca, gialla, arancione e rossa, dal primo agosto i due parametri principali saranno: 

- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e 

- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

GREEN PASS

Dal 6 agosto 2021 l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

i) concorsi pubblici.

Green Pass richiesto anche per partecipare a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, compreso Servizi di Catering e Banqueting.

REQUISITI GREEN PASS

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 con la somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal 15° giorno dopo la somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;

  • avvenuta guarigione da COVID-19;

  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

L’obbligo di esibire il Green Pass non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.  

CONTROLLI

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il Green Pass, sono tenuti a verificarne il possesso con le modalità indicate dal dpcm 17 giugno 2021, mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’APP “VerificaC19”, scaricata su un dispositivo mobile. L' interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App. 

SANZIONI

In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.

GREEN PASS NON RICHIESTO

  • Consumo al banco al bar e ristorante: il green pass non è richiesto

  • Consumo al tavolo al bar e ristorante all’esterno: il green pass non è richiesto

  • Soggiorno in Strutture Ricettive - Hotel / Albergo: il green pass non è richiesto. Pertanto, i gestori delle Strutture Ricettive non sono legittimati a verificare il possesso del green pass dei clienti che soggiornano nella struttura. E' confermata ufficialmente la possibilità di somministrare alimenti e bevande anche al chiuso in favore dei clienti alloggiati nelle strutture ricettive, a prescindere dal possesso del Green Pass.

GREEN PASS RICHIESTO

  • Spettacoli aperti al pubblico: è richiesto il green pass per accedere agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto.

  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere limitatamente alle attività al chiuso: il green pass è espressamente richiesto per tali servizi o attività, se svolti al chiuso, anche all’interno delle strutture ricettive.

  • Sagre e fiere, convegni e congressi: per tali attività è necessario il green pass. La norma non richiama espressamente le riunioni, le assemblee e i corsi di formazione che di conseguenza, salvo interpretazioni restrittive da parte del Governo, dovrebbero continuare a poter essere svolti anche senza il possesso del green pass.

  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento: la norma prevede il possesso del green pass, senza specificare se limitatamente alle attività al chiuso. Di conseguenza, si ritiene che il requisito sia necessario anche per le attività all’aperto.

  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò: per tali attività, anche se interne alle strutture ricettive, è necessario il possesso del green pass.

  • Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, servizi di catering e banqueting anche se svolte all’aperto, i partecipanti devono essere muniti di green pass.

AGGIORNAMENTO 20 SETTEMBRE 2021

Dal 15 Ottobre 2021 al 31 Dicembre 2021 Obbligo di Green Pass per tutti i Lavoratori sia del settore privato e pubblico per l'accesso al luogo di lavoro

Occorre verificare la Formazione e Aggiornamento obbligatorio in termini di Privacy GDPR e Sicurezza sul lavoro per tutti i delegati individuati e nominati alla verifica del Green Pass

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