SUPER GREEN PASS

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 172/2021 Super Green Pass recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, in vigore a partire dallo scorso 27 novembre 2021.

Durata delle certificazioni verdi Covid-19

La durata delle certificazioni verdi nei diversi casi scende da 12 a 9 mesi

Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19

Il nuovo decreto estende il Green pass a ulteriori attività e servizi rispetto a quelli già previste dalla legge, come ai clienti alloggiati negli alberghi o altre strutture ricettive.

Super Green pass

Già a partire da lunedì 29 novembre per le Regioni collocate in zona gialla o arancione e per tutte le altre dal 6 dicembre ci saranno attività a cui potranno accedere, oltre i minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, solo i soggetti in possesso del cosiddetto “Super Green pass”.

Quindi non sarà più valido il Green pass rilasciato a seguito dell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, bensì saranno valide solo le certificazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione o l’avvenuta guarigione.

Tempistica

Il decreto prevede che a partire dal prossimo 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022 le norme del Super Green pass siano applicabili anche in zona bianca.

Controlli

Il provvedimento stabilisce il rafforzamento delle attività di controllo da parte delle Forze di pubblica sicurezza, in ordine al rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni verdi. I controlli saranno coordinati dal Prefetto con l'ausilio delle Forze dell'ordine

Sanzioni

Restano confermate le sanzioni. In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente.

Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio e dell’ attivitàà da uno a dieci giorni.

Il Ministero dell’Interno ha chiarito che, nel caso di controlli da parte delle forze di polizia in cui si accerti la non corrispondenza fra il possessore del Green pass e l'intestatario del medesimo, la sanzione prevista risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente.

 Attività commerciali

Negozi

Nessuna novità nel rispetto della legge e delle linee guida Protocollo Condiviso e dell'adozione delle misure di sicurezza

Alberghi

Dal 6 dicembre sarà obbligatorio il Green pass base per l’alloggio e per il servizio ristorazione, salvo attività di ristorazione aperte ai non alloggiati per l’accesso alla quale servirà Green pass rafforzato per tutti

Bar/ Pub

Dal 6 dicembre super Green pass per il consumo al tavolo al chiuso. Ammesso il consumo al banco senza controllo di Green pass, purché senza seduta e veloce.

Ristoranti

Dal 6 dicembre Green pass rafforzato per il consumo al tavolo al chiuso

Mense aziendali

Per i servizi di ristorazione all’interno delle mense e catering continuativo su base contrattuale resterà sufficiente il Green pass base nel rispetto delle linee guida Protocollo Condiviso

Discoteche, Locali da ballo e Spettacoli

Dal 6 dicembre sarà obbligatorio il super Green pass per le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto delle norme già stabilite con capienza non superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e al 50% al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare la mascherina ad eccezione del momento del ballo.

Super Green pass dal 6 dicembre anche per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto con capienza consentita pari a quella massima autorizzata.

Trasporto

Il Green pass “base” sarà obbligatorio dal 6/12 per Trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale.

Attività Sportiva

Il Green pass “base” sarà obbligatorio dal 6/12 negli spogliatoi per l’attività sportiva

OBBLIGO VACCINALE

Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre:

  • personale amministrativo della sanità

  • docenti e personale amministrativo della scuola

  • militari

  • forze di polizia, polizia penitenziaria,

  • personale del soccorso pubblico.